FEDERAZIONE SCACCHISTICA ITALIANA
UFFICIO DEL GIUDICE SPORTIVO UNICO
Alla F.S.I. per il tramite della Segreteria
Udine, 2 maggio 2002
Oggetto: Sanzione irrogata al giocatore tesserato xxxxx deferito dall’Arbitro xxxxx, per condotta tenuta nel corso del Torneo xxxxx disputatosi il xxxxx.
Il Giudice Sportivo Unico,
letta la nota datata xxxxx con la quale l’arbitro del torneo xxxxx disputatosi nei giorni xxxxx, ha segnalato che il giocatore tesserato xxxxx s’era assentato, perdendo a forfait l’ultimo turno, evidentemente non avendolo preavvertito tempestivamente dell’assenza;
rilevato che la condotta del giocatore costituisce infrazione alla norma di cui ai punti 3.2 delle Disposizioni tecniche per lo svolgimento dei tornei F.S.I., la quale dispone che "Il giocatore che intende assentarsi per un singolo turno deve comunicarlo all’Arbitro principale entro la fine della sessione di gioco del turno precedente", ciò per assicurare il regolare svolgimento del torneo;
per questi motivi
irroga al giocatore tesserato xxxxx la sanzione dell’ammonizione e pertanto lo richiama alla scrupolosa osservanza delle norme regolamentari delle Disposizioni tecniche F.S.I. per lo svolgimento dei tornei.
Manda la segreteria per le comunicazioni.
Udine, 2 maggio 2002.
Il Giudice Sportivo Unico
Dott. Mario Formaio magistrato di Cassazione