FEDERAZIONE SCACCHISTICA ITALIANA

UFFICIO DEL GIUDICE SPORTIVO UNICO

Alla F.S.I. per il tramite della Segreteria

Udine, 2 maggio 2002

Oggetto: Sanzione irrogata al giocatore tesserato xxxxx deferito dall’Arbitro xxxxx, per condotta tenuta nel corso del Torneo xxxxx disputatosi il xxxxx.

Il Giudice Sportivo Unico,

letta la nota datata xxxxx con la quale l’arbitro del torneo xxxxx disputatosi nei giorni xxxxx, ha segnalato che nel corso del x turno nella sala di gioco ad ore xx, mentre erano ancora in corso ben 6 partite, il giocatore xxxxx , terminata la propria partita, iniziava a commentarla a voce alta, disturbando chiaramente gli altri giocatori, per cui l’Arbitro lo ammoniva per iscritto e lo espelleva dalla sala di gioco;

ritenuto che tale condotta costituisce violazione della norma di cui al punto 2.1 ultimo paragrafo delle Disposizioni tecniche per lo svolgimento dei tornei F.S.I., tenuto conto , per valutare la gravità del fatto, che esso è stato commesso nel corso di un torneo internazionale ed ha disturbato diversi giocatori;

per questi motivi

irroga al giocatore tesserato xxxxx la sanzione dell’ammonizione e pertanto lo richiama alla scrupolosa osservanza delle norme dei regolamenti di gioco ed in particolare del punto 2.1 delle Disposizioni Tecniche per lo svolgimento dei tornei della F.S.I.

Manda la segreteria per le comunicazioni.

Udine, 2 maggio 2002.

Il Giudice Sportivo Unico

Dott. Mario Formaio magistrato di Cassazione