FEDERAZIONE SCACCHISTICA ITALIANA
UFFICIO DEL GIUDICE SPORTIVO UNICO
Alla F.S.I. per il tramite della Segreteria
Udine, 3 maggio 2002
Oggetto: Sanzione irrogata al giocatore tesserato xxxxx deferito dall’Arbitro xxxxx, per condotta tenuta nel corso del Torneo xxxxx disputatosi il xxxxx.
Il Giudice Sportivo Unico,
letta la nota datata xxxxx con la quale l’arbitro del torneo xxxxx disputatosi nei giorni xxxxx, ha deferito il tesserato xxxxx perchè, nonostante l’avvertimento dato dagli Arbitri del Torneo nella sala di gioco a tutti i giocatori e spettatori di spegnere i telefoni cellulari, ovvero, quanto a quelli che dovevano tenerli accesi per ragioni di reperibilità (medici o magistrati), di tenerli a basso volume (o con l’eventuale sistema a vibrazione vibracall), ciò non di meno nel corso del x turno, nella sala di gioco, egli lo teneva a volume alto, cosicchè alle ore xx si sentiva più volte suonare il telefono cellulare, posto sul tavolo di gioco, con evidente disturbo di tutti i giocatori presenti;
ritenuto che ciò costituisce infrazione rispettivamente della norma di cui al punto 12.5 del Regolamento Internazionale degli Scacchi ed ai punti 2.0 –2.1 delle Disposizioni tecniche per lo svolgimento dei tornei F.S.I., concernenti il comportamento dei giocatori in torneo, dalle quali si desume in via generale che il giocatore durante lo svolgimento dell’incontro non deve disturbare il giocatore avversario od altri giocatori;
per questi motivi
irroga al giocatore tesserato xxxxx la sanzione dell’ammonizione e pertanto lo richiama alla scrupolosa osservanza dei regolamenti di gioco ed in particolare dei punti sub 12.1 del Regolamento Internazionale degli Scacchi della F.I.D.E. e sub. 2.1 delle Disposizioni Tecniche per lo svolgimento dei tornei della F.S.I.
Manda la segreteria per le comunicazioni.
Udine, 3 maggio 2002.
Il Giudice Sportivo Unico
Dott. Mario Formaio magistrato di Cassazione