FEDERAZIONE SCACCHISTICA ITALIANA

UFFICIO DEL GIUDICE SPORTIVO UNICO

Alla F.S.I. per il tramite della Segreteria

Udine, 2 maggio 2002

Oggetto: Sanzione irrogata al giocatore tesserato xxxxx deferito dall’Arbitro xxxxx, per condotta tenuta nel corso del Torneo xxxxx disputatosi il xxxxx.

Il Giudice Sportivo Unico,

letta la nota datata xxxxx con la quale l’arbitro del torneo xxxxx disputatosi nei giorni xxxxx, ha segnalato che nel corso del x turno nella sala di gioco si sentiva ad ore xx, squillare tre volte il cellulare posseduto dal giocatore tesserato xxxxx , il quale lo aveva lasciato acceso in violazione del divieto, reso noto a tutti i giocatori all’inizio dell’incontro, di tenere spenti i telefoni cellulari, per l’ovvia finalità di evitare che chiamate in arrivo sulle relative utenze potessero distrarre gli altri giocatori e quindi disturbare lo svolgimento delle partite;

ritenuto che l’omissione in cui è incorso il giocatore costituisce infrazione rispettivamente della norma di cui al punto 12.5 del Regolamento Internazionale degli Scacchi ed ai punti 2.0 –2.1 delle Disposizioni tecniche per lo svolgimento dei tornei F.S.I., concernenti il comportamento dei giocatori in torneo, dalle quali si desume in via generale che il giocatore durante lo svolgimento dell’incontro non deve disturbare il giocatore avversario od altri giocatori;

per questi motivi

irroga al giocatore tesserato xxxxx la sanzione dell’ammonizione e pertanto lo richiama alla scrupolosa osservanza dei regolamenti di gioco ed in particolare dei punti sub 12.1 del Regolamento Internazionale degli Scacchi della F.I.D.E. e sub. 2.1 delle Disposizioni Tecniche per lo svolgimento dei tornei della F.S.I.

Manda la segreteria per le comunicazioni.

Udine, 2 maggio 2002.

Il Giudice Sportivo Unico

Dott. Mario Formaio magistrato di Cassazione